sabato 2 giugno 2012

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Semplificazione amministrativa - decertificazione:
le pubbliche amministrazioni non possono rifiutarsi di rilasciare un certificato


Le pubbliche amministrazioni devono acquisire d'ufficio le informazioni che sono in possesso di altre pubbliche amministrazioni e non possono più chiedere né accettare certificati da parte dei cittadini privati in merito a stati, qualità personali e fatti. Le pubbliche amministrazioni possono eventualmente richiedere ai cittadini dichiarazioni sostitutive dei certificati e degli atti di notorietà (c.d. decertificazione). Per dare concreta attuazione al processo di decertificazione, inoltre, le pubbliche amministrazioni devono inserire, a pena di nullità, nei certificati rilasciati ai cittadini privati questa dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

Per la corretta applicazione del processo di decertificazione, vengono ora fornite le seguenti precisazioni:

1) le pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato ad un cittadino privato, devono esclusivamente riportare nello stesso la dicitura sopra richiamata;

2) la decertificazione si applica solo alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano e non a quelle di altri Stati. In caso di certificati rilasciati per l'estero, le pubbliche amministrazioni devono inserire questa dicitura: «Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero»;

3) la decertificazione non si applica ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.


Riferimento: Presidenza del Consiglio dei ministri, circolare 23 maggio 2012 n. 5